Le richieste di registrazione di domini di posta elettronica italiani (.it) devono essere sottoposte alla Registration Authority italiana. La Naming Authority ITA-PE ha elaborato un documento in cui sono indicate le regole di naming che verranno applicate ad ogni richiesta di registrazione.
Le regole sono:
Identificabilità: il nome a dominio è univoco e non si possono registrare domini con nomi già utilizzati da altri. Se il nome a dominio non è ancora stato assegnato ma può essere causa di ambiguità nei confronti di altri nomi, la Registration Authority registra il nuovo dominio ma segnala il caso di possibile ambiguità ai responsabili del dominio precedente, i quali hanno la facoltà di presentare ricorso.
Nomi riservati: vi sono alcuni nomi considerati riservati e pertanto non assegnabili a singole organizzazioni come domini di secondo livello. Si tratta dei nomi delle province e delle regioni italiane, le sigle a due lettere delle province italiane e le sigle a tre lettere delle regioni italiane. Sono riservati e non assegnabili a singole organizzazioni come domini geografici di terzo livello i nomi dei comuni italiani. Inoltre sono considerati riservati alcuni nomi e relative sigle di servizi o protocolli di rete, quali “mail, e-mail, nic, nis, internet, news, www”, nonchè i nomi degli pseudo-top level domain a tre lettere, quali “edu, com, int, gov, net, mil, org”.
Prenotazioni: non sono possibili, poiché un nome viene assegnato solo quando esso viene utilizzato per un servizio realmente funzionante.
Sostituzioni: è possibile la sostituzione del nome di dominio assegnato.
Utilizzazione del nome a dominio: un nome a dominio viene dato in uso dalla Registration Authority al richiedente. Tale nome non è quindi ceduto in proprietà e l’assegnatario non può vantare alcun diritto su tale nome. In altre parole, un nome a dominio non equivale ad un marchio registrato o depositato.
Univocità della registrazione: ciascuna entità può registrare un solo dominio. Ci sono però eccezioni per la registrazione sotto differenti domini geografici e per il nome di servizi applicativi e/o a valore aggiunto.
Chi può chiedere la registrazione: possono chiedere la registrazione le società iscritte alla Camera di commercio o presso il Tribunale. Rientrano nella categoria anche le ditte individuali, artigiani, liberi professionisti. Inoltre gli enti pubblici, le pubbliche amministrazioni e organizzazioni non a scopo di lucro.
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